Art. 7.
(Autorizzazione all'esercizio delle attività).

      1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di tatuaggio, di piercing e di trucco permanente è rilasciata dalla ASL competente, su richiesta dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
      2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata al servizio per l'igiene pubblica della ASL competente e alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti:

          a) elaborati grafici, in triplice copia, firmati da un tecnico abilitato e sottoscritti

 

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dal richiedente, con l'indicazione delle superfici delle singole zone, degli arredi e della superficie apribile;

          b) relazione tecnica relativa alla descrizione dei locali e delle attrezzature, firmata da un tecnico abilitato e sottoscritta dal richiedente;

          c) certificato di abitabilità e di agibilità e destinazione d'uso dei locali o documentazione sostitutiva;

          d) documentazione relativa all'approvvigionamento idrico potabile;

          e) documentazione relativa allo smaltimento dei liquami;

          f) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici da parte della ditta che li ha realizzati;

          g) documentazione relativa a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, e 5, comma 3;

          h) documentazione, in fotocopia, dell'attestazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b);

          i) protocolli delle varie fasi delle attività di tatuaggio e di piercing e di trucco permanente;

          l) fotocopia del contratto, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, stipulato con una ditta autorizzata ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

          m) comunicazione al sindaco del comune competente relativa al prossimo inizio dell'attività.

      3. Il servizio competente per l'igiene pubblica della ASL di cui al comma 1, vista la richiesta, esaminata la documentazione allegata ai sensi del comma 2, effettuato il sopralluogo nei locali in oggetto, verificata l'idoneità igienica degli stessi ai fini dell'effettuazione degli interventi, autorizza il richiedente a svolgere l'attività di tatuaggio, di piercing o di trucco permanente.
      4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è relativa esclusivamente ai requisiti igienico-sanitari

 

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e può essere revocata qualora, ad un successivo controllo, si rilevi il venire meno degli stessi requisiti.
      5. Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle attività di tatuaggio, di piercing o di trucco permanente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle citate linee guida di cui alla nota 2.8/156 del 5 febbraio 1998 del Ministero della sanità, non sono tenuti a presentare la richiesta prevista dal comma 1.